SCADENZA 05 GENNAIO 2008
Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che: a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2008 il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2008, cioè essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1986 al 31 dicembre 1991, estremi compresi. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventottesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2008.
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri;
e) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
f) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
h) non siano stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull’obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230;
i) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
BANDO COMPLETO DISPONIBILE PRESSO LO SPORTELLO
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